Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.13460 del 20/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.B.S. elettivamente domiciliato in Roma, Via Pasubio, n. 2, presso l’avv. MERLINI Marco, unitamente all’avv. Giovanni Battista Gattinara che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.M.V., elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Cesi, n. 21, presso l’avv. GRECO Vincenzo che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1794, pubblicata il 12 aprile 2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 5 maggio 2011 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

uditi gli avv.ti Marco MERLINI e Vincenzo GRECO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto nel merito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2 luglio 2004 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile il ricorso per separazione personale proposto da B.N.S. nei confronti del coniuge M.M. V. in quanto essi risultavano già separati consensualmente in forza di verbale omologato in data *****.

Su gravame del ricorrente la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 15 dicembre 2005 – 12 aprile 2006, confermava la decisione impugnata affermando che non era ammissibile l’impugnazione del la separazione consensuale per simulazione e che, dall’esame del materiale probatorio ritualmente acquisito agli atti, non risultava l’eccepita riconciliazione tra i coniugi dopo la loro separazione.

Contro la sentenza ricorre per cassazione N.B.S. con un unico motivo.

Resiste con controricorso M.M.V..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile, con motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, la prova testimoniale articolata con riferimento alla soprav venuta riconciliazione tra i coniugi separati.

Il ricorso, come puntualmente eccepito dalla controricorrente, è inammissibile poichè non contiene, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta carenza renda la motivazione inidonea a giustificare la decisione: la censura, infatti, deve contenere un momento di sintesi, omologo del quesito di diritto, che ne circoscriva rigorosamente i limiti in modo da non ingenerare in certezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; nè, al riguardo, è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corso del motivo o che possa comprendersi dalla sua lettura poichè è indispensabile che sia indicato in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (Cass. 10 dicembre 2009, n. 27680).

Le spese giudiziali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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