Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13507 del 20/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18518-2010 proposto da:

G.N.R. (*****) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 285, presso lo studio dell’avvocato NOCIFORA GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avvocato PRINCIOTTA SALVATORE, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GU.CE. (*****) elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato NERI ADRIANA, rappresentata e difesa dall’avvocato BRANCATELLI ANTONINO, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MESSINA (SEZIONE MINORENNI);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del 21/01/2010, depositata il 05/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DOGLIOTTI Massimo;

è presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

OSSERVA Il Tribunale per i Minorenni di Messina con sentenza 5 febbraio 2008 ha dichiarato l’adottabilità del minore D.C.J.E..

La Corte di Appello con sentenza 19 marzo/26 marzo 2010 ha confermato la pronuncia del primo giudice.

Ricorre per cassazione la nonna materna del minore, G. N.R..

Resiste, con controricorso, il tutore del minore.

Il collegio aderisce, in sostanza, alle indicazioni della relazione in atti che ha concluso per l’inammissibilità.

La ricorrente ha depositato memoria difensiva.

La sentenza della Corte di merito è stata notificata il 7.5.2010 a cura dell’Avv. Gu. tutrice del minore; il ricorso per cassazione (che, ai sensi della L. n. 184, art. 17, novellato, va proposto entro 30 giorni) è stato notificato in data 5-6/7/2010. A nulla rileva l’argomentazione contenuta nella memoria difensiva della ricorrente per cui ad essa era stata notificatola cura della cancelleria solo il dispositivo, e dunque il termine di 30 gg. non poteva decorrere dalla notifica di esso. Anche in tale ipotesi può operare il “termine breve “, nella specie di 30 gg., a seguito di notifica della parte; interessata.

Va pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 per onorari Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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