Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.13539 del 20/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.V. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato VITOLO MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BALLATI FRANCO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALL G.L. B.G. NONCHE’ SOCIETA’ TRA LORO ESISTENTE P.IVA ***** in persona del Curatore pro tempore Dott. Rag. R.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI GIAMMARIA, rappresentata e difesa dall’avvocato CALO’ CARDUCCI IACOPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1106/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.

La Corte:

RILEVATO IN FATTO

Che T.V., con atto sottoscritto anche dai difensori, e la curatela del fallimento ” G.L. e B.G., nonchè della società di fatto tra loro esistente”, in persona del curatore Dott.ssa R.G., con atto sottoscritto anche dal difensore, con dichiarazioni contestuali, hanno il primo rinunziato al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese, e la seconda accettato la rinunzia;

che non bisogna, conseguentemente, provvedere sulle spese,

P.Q.M.

Dichiara il presente processo estinto per rinunzia.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2011

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