Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.13609 del 21/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G.L. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI SANDRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSA GIUNIO, con studio in 55049 Viareggio (LU) Via M. Ceppino 433, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MI.MA. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI 15, presso lo studio dell’avvocato PUSILLO ANTONIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONSORTI ANDREA, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1883/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, Sezione Seconda Civile, emessa il 25/11/2008, depositata il 29/12/2008; R.G.N. 2441/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso per estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Il 15 gennaio 2005 il Tribunale di Lucca rigettava la domanda proposta da L.M.G. contro Mi.Ma., onde ottenere il risarcimento dei danni, asseritamente da lui subiti perchè in una causa civile che il M.G. aveva proposto contro la SAI s.p.a. per l’indennizzo dei danni da lui subiti per un furto su di una imbarcazione in sua comproprietà il Mi., assunto come teste, aveva confermato la relazione da lui redatta quale perito della società assicuratrice e avrebbe dichiarato il falso. Su gravame del M.G. la Corte di appello di Firenze il 29 dicembre 2008 confermava la sentenza di primo grado. Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il M.G. affidandosi a nove motivi. Resiste con controricorso il Mi..

Con istanza depositata il 16 maggio 2011, poco prima dell’udienza, le parti hanno dichiarato di rinunciare formalmente al giudizio con compensazione integrale delle spese.

Il Collegio ne ha preso atto e, quindi, il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia e compensa integralmente tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 16 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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