Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.13617 del 21/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE LAVORO REGIONE SICILIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.T., COMUNE CASTROREALE, SEZIONE COMUNALE UFFICIO LAVORO CASTROREALE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 82/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 5/01/2009, depositata il 04/02/2009 R.G.N. 977/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Assessorato Regionale al Lavoro della Regione Sicilia propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina che ha rigettato il suo appello contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Messina che la aveva condannata al risarcimento dei danni nei confronti di R. T. per la illegittima cancellazione dalle liste di collocamento avvenuta nel 1978.

Gli intimati R.T., Comune di Castroreale e Sezione Comunale Ufficio del Lavoro di Castroreale non si sono costituiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il ricorso è inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.

Il ricorrente pretende infatti di assolvere il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti mediante l’assemblaggio in sequenza cronologica delle sentenze di primo e secondo grado, riprodotte in copia fotostatica, senza che ad esse faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, nè in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi nè nell’ambito della loro illustrazione, con ciò di fatto rinviando, in violazione del principio di autosufficienza, agli atti di causa (SSUU, ord. 9 settembre 2010, n. 19255).

2.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione degli intimati.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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