LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. STILE Paolo – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
U.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FISCO OLDRINI ANNA, OLDRINI ALESSIO, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, ASL DELLA PROVINCIA DI CREMONA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 71/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del 19/02/09, depositata il 12/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO che:
La Corte d’Appello di Brescia, previo rinnovo della ctu, confermando la statuizione del primo giudice, ha rigettato la domanda di pensione di inabilità proposta da U.A.. La Corte ha notato che il ctu aveva escluso il ritardo mentale con le relative turbe comportamentali in personalità border – line e formulato invece diagnosi di sindrome depressiva endoreattiva lieve nonchè di esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente che determinava disturbi di comportamento di media entità. Tenuto conto di ciò e dell’obesità il CTU si esprimeva quindi per una percentuale di invalidità dell’89%.
La sentenza è impugnata dall’ U. con tre motivi di ricorso.
L’INPS resiste con controricorso, le altre parti sono rimaste intimate.
I tre motivi di ricorso denunziano rispettivamente violazione del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 4 delle tabelle di cui al D.M. Sanità 5 febbraio 1992 a norma del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 2 nonchè vizio di motivazione.
Le censure per un verso addebitano alla sentenza la mancata considerazione del complesso delle infermità e per altro verso contestano la valutazione circa il ritardo mentale.
Si tratta sostanzialmente di valutazioni di merito. In ogni caso, non emerge in alcun modo che al consulente di ufficio e alla sentenza che ne ha fatto proprie le conclusioni sia stata addebitata quella palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o quella omissione di accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi, ai fini di una corretta diagnosi, condizioni necessarie, secondo ormai consolidati orientamenti di questa Corte, perchè possa darsi ingresso al vizio di motivazione concernente le valutazioni di carattere sanitario compiute dal giudice di merito (fra le molte, 2004/21594; 2004/7341; 2003/10552; 2002/11467).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese in relazione alla natura della controversia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011