Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.13637 del 21/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.F.D. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CARDILE FRANCESCO, MERLINO NICOLA, giusta mandato al margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, RICCIO NICOLA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del 15/01/09, depositata il 24/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato Caluilo Luigi per delega avvocato Pulli Clementina, difensore del controricorrente che si riporta agli scritti e chiede il rigetto del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO che nulla osserva.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO che:

Il giudice del lavoro di Messina, pronunziando nei confronti dell’INPS e del Ministero dell’Economia, ha riconosciuto a D. L.F. il diritto all’assegno di invalidità civile dal giugno 2005 anzichè dalla data della domanda amministrativa risalente al novembre 2002, compensando le spese.

La Corte d’appello di Messina su appello della L.F., rinnovata la ctu, ha anticipato al gennaio 2005 la data di riconoscimento del beneficio compensando le spese dell’appello.

Nel dispositivo della sentenza si legge peraltro che la Corte “rigetta l’appello”.

La F. ricorre per due motivi e denunzia, con il primo il contrasto appena indicato mentre con il secondo censura la compensazione delle spese.

L’INPS resiste con controricorso. Il Ministero è rimasto intimato.

Il primo motivo del ricorso è fondato perchè nel rito del lavoro il contrasto fra dispositivo e motivazione induce nullità della sentenza.

Il secondo motivo resta assorbito.

In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio allo stessa Corte d’Appello che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2011

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