Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13751 del 23/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 7056/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 5/07/09, depositato il 15/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. DOGLIOTTI Massimo;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

FATTO E DIRITTO

G.M. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 15/07/2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto liquidazione delle spese giudiziali.

Resiste con controricorso il Ministero.

Appare manifestamente fondato la censura relativa alle spese giudiziali che devono essere riliquidate, tenendo conto delle tariffe professionali e dell’inderogabilità dei relativi minimi.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano per due terzi compensate e per un terzo poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte le spese per il giudizio di merito, che liquida in Euro 490,00 per onorari, Euro 600,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’Avv. A. Marra antistatario;

per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 900,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’Avv. A. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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