LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.L. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. POLLIO 30, presso lo studio degli avvocati COLOMBO ELDA e RISPOLI GREGORIO, che lo rappresentano e difendono, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ***** in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 103/09 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del 10.7.09, depositato il 02/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.
FATTO E DIRITTO
A.L., impugnava il decreto della Corte di Appello di Genova del 02/09/2009, che aveva dichiarato improponibile il suo ricorso, volto al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.
Resiste con controricorso il Ministero.
Il ricorso per Cassazione è stato notificato in termini, considerato che il 20 dicembre2009 era data festiva, e dunque il ricorso poteva notificarsi il giorno successivo.
Il ricorso appare manifestamente fondato.
Non vi è stata decadenza L. n. 69 del 2001, ex art. 4: il ricorso alla Corte di merito è stato depositato in data 3/2/2009, mentre pacificamente la sentenza del giudizio presupposto è passata in giudicato il 30 marzo 2009. Non è fondata l’argomentazione del giudice a quo che si pone il quesito se tale sentenza non sia per caso stata notificata prima, e dunque sia trascorso il termine breve.
E’ da ritenere infatti che, ove sussista tale termine l’onere della prova spetti esclusivamente alla parte che tale eccezione sollevi tra le altre Cass. N. 13163 del 2004).
Va cassato il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Genova; che si pronuncerà sul ricorso e pure sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, che pure si pronuncerà sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011