Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.13756 del 23/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA EMILIA NORD SPA ***** – Agente della Riscossione per le Province di Ferrara, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, in persona del suo rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio degli avvocati PUOTI GIOVANNI e CUCCHI BRUNO, che la rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO EVEREX SRL ***** in liquidazione, in persona del Curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato LIBERATI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PORTA FRANCA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 281/09 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA del 24.9.09, depositato il 25/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto del 24-25.9.2009, ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del fallimento Everex srl, proposta da Equitalia Emilia Nord spa, che lamentava la mancata ammissione al passivo di un credito di Euro 128.801,52, “iscritto a ruolo da INPS”, ma escluso dal G.D. perchè contestato. Il Tribunale ha dichiarato la nullità del ricorso introduttivo e la conseguente inammissibilità dell’opposizione, non essendo dato comprendere le ragioni della domanda ed i motivi dell’impugnazione.

Avverso detto decreto ha interposto ricorso per cassazione Equitalia Emilia Nord Spa, cui resiste il Fallimento Everex Srl.

Il ricorso viola palesemente il principio di autosufficienza (tra le altre Cass. n. 7460/2009), apparendo del tutto generico, assolutamente carente nell’esposizione dei fatti e insufficiente a delimitare la materia sulla quale dovrebbe pronunciarsi questa Corte.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18,00 onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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