Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.13805 del 23/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.D. (c.f. *****), Q.A. (C.F.

*****), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso gli avvocati SPINOSO ANTONINO, NAPOLITANI SIMONA, rappresentati e difesi dall’avvocato POLIMENI DOMENICO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO depositato il 26/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato COTRONEO ATTILIO, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, N.D. e Q. A. impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del 26-11-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum. Non ha svolto attività difensiva il Ministero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non si ravvisano differenze significative, quanto alla ragionevole durata e al quantum, in ragione della natura di causa di lavoro della controversia presupposta. Spetta al contrario al Giudice a quo determinare eventualmente una ragionevole durata superiore agli standard ordinari, in relazione alla complessità della causa, o magari una riduzione di essa, in funzione della semplicità o della ripetitività della causa stessa (Per tutte, Cass. N. 23047/2009).

Il Giudice a quo ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 4.240,00; procedimento presupposto: 1^ grado: febbraio 1995 – febbraio 2001; 2^ grado: gennaio 2002 – ottobre 2005; durata ragionevole: cinque anni). Il giudice a quo ha escluso correttamente dal computo un periodo di sei mesi, per rinvii addebitatali alla difesa dei ricorrenti.

Vanno dichiarati inammissibili i motivi terzo e quarto, relativi a vizio di motivazione, in quanto privi delle sintesi omologhe ai quesiti di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi (per tutte, Cass. n. 2694/2008).

Va conclusivamente rigettato il presente ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituito il Ministero.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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