Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.13814 del 23/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA GIULIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 29/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato S. GABRIELLI, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, C.L. impugnava il decreto della Corte d’Appello di Roma del 29-04-2008, che aveva condannato il Ministero della Giustizia, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento, determinazione del quantum, liquidazione delle spese giudiziali.

Resiste con controricorso il Ministero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va precisato che, per giurisprudenza consolidata, e secondo il chiaro disposto della L. n. 89 del 2001, art. 2, ai fini dell’equa riparazione deve tenersi conto del solo periodo di tempo in cui la durata del giudizio ha ecceduto il termine ragionevole (tra le altre Cass. N. 10415/2009).

Il Giudice a quo non ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 2.400,00; procedimento presupposto: marzo 1997 – marzo 2004;

durata ragionevole 3 anni): appare, al riguardo, del tutto apodittica l’affermazione del Giudice a quo circa l’esclusione dal computo di circa un anno per rinvii richiesti dalle parti, senza alcuna specificazione al riguardo.

Rimane assorbito il motivo relativo alle spese, che andranno riliquidate, tenendo conto dell’inderogabilità dei minimi tariffar.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’importo di Euro 3.250,00, nonchè alle spese del giudizio di merito, che saranno riliquidate come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 3.250,00 per indennizzo con interessi legali dalla domanda e delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 320,00 per diritti ed Euro 50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore degli Avvocati G. DI GIOIA e M. DE NICOLA, antistatari; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese liquidandole in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, che dispone distrarsi a favore dell’ Avv. G. DI GIOIA antistatario.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011

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