LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20431-2009 proposto da:
T.P. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA di SANTA COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato MARINI ELISABETTA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.D. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.NE GIANICOLENSE 18, presso lo studio dell’avvocato DE SANTIS PIETRO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alle liti in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5287/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del 14/12/07, depositata il 07/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SPAGNA MUSSO Bruno;
udito l’Avvocato De Santis Pietro, difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARESTIA Antonietta che aderisce alla relazione scritta.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Che T.P., con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato in data 6.11.2001 chiedeva al Tribunale di Roma accertarsi il canone di locazione dovuto da essa ricorrente, quale conduttrice, ai sensi della L. n. 392 del 1978, in relazione ad un immobile ad uso abitativo sito in *****;
che, costituitosi il locatore M.D. (che eccepiva la destinazione di detto immobile ad uso prevalente di studio professionale), l’adito Tribunale, con sentenza n. 33332/2004, in parziale accoglimento della domanda, condannava il M. al pagamento a titolo di restituzione di somme, di Euro 40.842,56;
che a seguito dell’appello di quest’ultimo, costituitasi la T., la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in esame n. 5287 depositata in data 7.7.2009, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda della T., ritenendo non provata la natura abitativa della locazione (e, affermando testualmente che “l’assunto della natura abitativa della locazione, implicito e semplicemente presupposto nella domanda attorca di determinazione dell’equo canone con conseguente condanna del locatore alla restituzione delle eccedenti somme indebitamente percepite, non può ritenersi essere stato adeguatamente provato dalla conduttrice”);
che ricorre per cassazione la T. con un unico motivo avente ad oggetto difetto di motivazione in ordine alla ritenuta non provata natura abitativa della locazione, e che resiste con controricorso il M., che ha altresì depositato memoria;
che, disposta relazione ex art. 380 bis, il Consigliere Relatore ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
che all’odierna udienza nulla ha osservato il Procuratore generale;
che detto ricorso si appalesa come inammissibile in quanto l’unico motivo verte su una circostanza di fatto, quale la destinazione ad uso abitativo o meno di un immobile locato, sindacabile esclusivamente in sede di merito e non in sede di legittimità qualora, come nel caso in esame, vi sia sul punto sufficiente e logica motivazione (tra le altre Cass. n. 25274/2008);
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 1.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011