LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 6852-2010 proposto da:
G.T. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato ZOFREA ROSELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato SCILLIA GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE ***** in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 738/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del 22.7.09, depositata il 03/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2011 dal Presidente Relatore Dott. FINOCCHIARO Mario;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SGROI Carmelo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata alle parti.
“Il relatore Cons. Urban Giancarlo, letti gli atti depositati osserva:
Con sentenza pubblicata il 3 ottobre 2009, la Corte d’ Appello di Catanzaro rigettava l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da G.T. avverso l’ordinanza ingiunzione della Agenzia delle Dogane per il pagamento dell’importo di Euro 9.7636,70.
Propone ricorso per cassazione G.T. con 3 motivi.
E’ pregiudiziale l’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente Agenzia delle Dogane: la sentenza impugnata risulta notificata al difensore della G. in data 21 ottobre 2009, mentre il ricorso risulta notificato (peraltro in modo irrituale ali1 Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro e non già ali1 Avvocatura Generale) soltanto il 5 marzo 2010.
Il ricorso risulta quindi inammissibile”.
2. Il collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione, in replica alla quale non sono state presentate memorie.
Il proposto ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese prenotate a debito e oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6^ – 3 sezione civile della Corte di cassazione, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2011