Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.1394 del 21/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17909/2006 proposto da:

COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE *****, in persona del Presidente pro tempore sig. P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato PECORA FRANCESCO, rappresentata e difesa dagli avvocati COLOMBO SERGIO, ANGHILERI MARIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BPB ASSICURAZIONI S.P.A. *****, IMPRESA VITALI PIETRO S.R.L.

*****, D.L.A. *****, D.L.

M., COMUNE OLGINATE *****;

– intimati –

sul ricorso 19879/2006 proposto da:

IMPRESA VITALI PIETRO S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. V.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FURLANI CESARE giusta delega a margine del ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

D.L.A., D.L.M., elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO GOLDONI 47, presso lo studio dell’avvocato PUCCI FABIO, rappresentati e difesi dall’avvocato ARTUSI DINO giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrenti –

e contro

BPB ASSICURAZIONI S.P.A., COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE, COMUNE OLGINATE;

– intimati –

sul ricorso 21464/2006 proposto da:

BPU ASSICURAZIONI S.P.A. (già BPB ASSICURAZIONI S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio dell’avvocato CARDARELLI ITALO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato STRINGHINI SERGIO giusta delega a margine del ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

IMPRESA VITALI PIETRO S.R.L., COMUNE OLGINATE, D.L.A., D.L.M., COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE;

– intimati –

sul ricorso 24645/2006 proposto da:

COMUNE DI OLGINATE, in persona del Sindaco pro tempore Sig. G.

A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 146, presso lo studio dell’avvocato SPAZIANI TESTA EZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato INVERNIZZI NADIA giusta delega a margine del ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

IMPRESA VITALI PIETRO S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. V.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FURLANI CESARE giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti –

e contro

D.L.A., BPU ASSICURAZIONI S.P.A.XSDDDDDDDDDDD, COMUNITA’ MONTANA LARIO ORIENTALE, D.L.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 475/2005 del TRIBUNALE di LECCO, Sezione Seconda Civile, emessa il 15/04/2005, depositata il 13/05/2005 R.G.N. 1546/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/09/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato PECORA FRANCESCO (per delega dell’Avv. ANGHILERI MARIO);

udito l’Avvocato PETRETTI ALESSIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso con il rigetto di tutti i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.L.A., alla guida del ciclomotore di D.L. M., essendo il ***** andato a sbattere contro un muro di cemento di 50cm. invisibile prima dell’uscita di una curva destrorsa su un tratto di *****, di proprietà del Comune di Olginate, i cui lavori di ripristino erano stati affidati alla Comunità Montana del Lario Orientale, convenivano costoro dinanzi al giudice di Pace chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti. La Comunità Montana, dedotta l’esclusiva responsabilità di D.L.A. che alla guida del motorino del padre, con a bordo una ragazza, aveva percorso una strada chiusa al traffico dal 1976 a causa di una frana, nota agli abitanti del luogo, e segnalata da numerosi cartelli che avvertivano del pericolo e vietavano il transito, negava comunque di esser responsabile perchè la strada era comunale, con conseguenti oneri di vigilanza rimasti al Comune, ed in ogni caso i lavori di sistemazione erano stati appaltati all’Impresa Vitali che chiamava in causa chiedendo di esser garantita. Il Comune di Olginate, eccepita l’esclusiva responsabilità del D.L., escludeva comunque di avere la vigilanza sulla strada in cui si era verificato l’incidente perchè dal 1997 aveva concesso alla Comunità Montana di eseguire su di essa i lavori di sistemazione, appaltati, all’impresa Vitali e quindi chiedeva di esser manlevata dall’una o dall’altra o da entrambe, custodi a norma dell’art. 2051 c.c., della strada, riconsegnata nel 1999. L’impresa Vitali, contestata qualsiasi responsabilità avendo ottemperato alle prescrizioni segnaletiche previste nel contratto di appalto e nelle ordinanze comunali, rilevato che comunque l’ente proprietario della strada ne restava custode, sì che il Comune e la Comunità Montana erano almeno corresponsabili, chiamava in garanzia la B.P.B. assicurazioni s.p.a. che contestava la responsabilità dell’impresa assicurata affermando la responsabilità esclusiva del D.L..

Il giudice di Pace, con sentenza del 12 aprile 2002, accoglieva le domande attoree, condannando i convenuti e i terzi chiamati a pagare, in solido tra loro, in quanto tutti corresponsabili del sinistro verificatosi su una strada di fatto transitabile, il 50% dei danni subiti dagli attori – ritenendo in pari misura corresponsabile D.L.A. – sulla base della documentazione prodotta.

Accoglieva altresì la domanda di garanzia dell’Impresa Vitali nei confronti dell’ assicurazione B.P.B..

Questa appellava la ritenuta corresponsabilità di convenuti e chiamati e insisteva per l’affermazione dell’esclusiva responsabilità di D.L.A.. La Comunità Montana, con appello notificato al Comune il 20 maggio 2003, in via subordinata impugnava la sua affermata corresponsabilità, sostenendo che solo il Comune, proprietario della strada, doveva rispondere del sinistro su di essa verificatosi e comunque doveva esser manlevata dall’impresa Vitali. Il Comune di Olginate, con atto del 24 settembre 2003, impugnava a propria volta la statuizione di sua corresponsabilità, ribadendo che dal 1997 al 1999 ***** era stata affidata alla Comunità Montana per il ripristino, i cui lavori erano stati appaltati all’impresa Vitali. Concludeva perciò per l’esclusione della sua responsabilità.

Il Tribunale di Lecco, con sentenza del 13 maggio 2005, respingeva tutti gli appelli sulle seguenti considerazioni: 1) la valutazione delle circostanze di fatto effettuata dal primo giudice ai fini dell’attribuzione della misura della responsabilità alle parti era corretta perchè era stato accertato che il pomeriggio del 5 aprile 1999 nessun vigile del Comune era sul posto per effettuare il relativo servizio; il muretto posto all’accesso di ***** non ostruiva completamente il passaggio ed infatti un teste aveva dichiarato di passare su quel tratto di strada abitualmente; i testi avevano riferito che i cartelli di divieto di transito e di segnalazione di pericolo attuale non erano sul versante *****, ma solo viceversa, e comunque essendo vecchi cartelli risalenti al 1976, difficilmente sarebbero stati idonei alla segnalazione del pericolo, essendo ragionevole, supporre che le cause di esso in 24 anni erano state rimosse; dalle fotografie del giorno dopo il sinistro prodotte dagli attori emergeva che non vi era alcun cartello all’imbocco di ***** – agevolmente percorribile per un lungo tratto, ripulito da rami, foglie, sassi e detriti e per nulla insidioso – nel senso percorso dal D.L., mentre era visibile sia la rete interrotta prima del masso spostato, sia lo spazio lasciato libero, sufficiente al transito di un motorino;

invece, dalle foto prodotte dall’ impresa Vitali, scattate dieci giorni dopo il sinistro, risultava che la rete copriva il masso, la sbarra era chiusa con un lucchetto e erano apposti ben sei cartelli di pericolo e divieto di transito. Inoltre il muretto di 50 cm.

contro il quale aveva sbattuto il D.L., nelle foto prodotte dall’ impresa era sormontato da una rete rossa di protezione chiusa, e da tre cartelli, nuovi, non arrugginiti o rovinati, e vi era posizionato un palo con un altro cartello, e poichè nè l’Ispettore del Comune di Olginate, nè l’agente di polizia municipale, avevano ricevuto segnalazione di furti o distruzioni di cartelli nel tratto di strada interessato, l’apposizione di tanti nuovi cartelli era ingiustificata; 2) era perciò sussistente la responsabilità dei convenuti per omesso controllo delle segnalazioni di pericolo e mancato tempestivo ripristino delle stesse e delle recinzioni necessarie, a norma dell’art. 2043 c.c., e per omessa segnalazione, prima della curva in discesa di *****, della presenza del muretto di cemento a 50 mt. di distanza, che ostruiva la carreggiata soltanto se le due parti di esso erano ravvicinate, come risultava dalle foto prodotte dalla predetta impresa, e in cui compare la ruspa utilizzata verosimilmente per spostare il muretto, ma che non risultava chiuso il giorno in cui contro di esso era finito il motorino; 3) quindi il muretto, la ghiaia e le foglie secche configuravano, data la parziale visibilità per l’ora pomeridiana in cui si era verificato il sinistro, l’imprevedibile insidia ravvisata dal primo giudice; 4) il concorso nella determinazione del sinistro del comportamento del giovane era da ribadire non essendo contestato quanto da esso compiuto; 5) il quantum richiesto non era stato contestato in primo grado e data l’esiguità degli importi richiesti la domanda non meritava approfondite e dispendiose indagini di ufficio; 6) la conferma della sentenza di primo grado comportava il rigetto degli appelli incidentali “di manleva”.

Ricorrono ora per cassazione la Comunità Montana del Lario Orientale, la s.p.a. BPU Assicurazioni, il Comune di Olginate e l’Impresa s.r.l. Vitali Pietro, cui resistono D.L.A. e M.. Al ricorso del Comune resiste l’Impresa s.r.l. Vitali Pietro. Quest’ ultima, l’Ubi Assicurazioni s.p.a. e la Comunità Montana hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente i ricorsi devono esser riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

1.1 – Con il primo motivo del ricorso formalmente rubricato in termini di vizi di motivazione, ma sostanzialmente volto a riproporre la tesi di esistenza, nella circostanza, di adeguati indici di segnalazione della chiusura al traffico della strada in questione – e perciò di esclusiva responsabilità di D.L.A. per la grave condotta di guida tenuta in spregio ad ogni prudenza – sulla base di una valutazione del materiale istruttorio diversa da quella operata, con compiuta e logica argomentazione, dai giudici di merito, è, come tale, inammissibile, in quanto in non altro si risolve che nella pretesa, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità, di un rinnovato esame nel merito.

2.- Con il secondo motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3, la stessa deduce:

“falsa applicazione di norma di diritto”.

Sussiste incompatibilità logica tra la responsabilità del danneggiato e l’insidia o trabocchetto della strada, come ha rilevato la Corte Costituzionale con sentenza 156/1999. Perciò essendovi visibilità ed evidenza del muretto, non vi era insidia.

Il motivo, per la parte in cui denuncia violazione di norma di diritto, è infondato, mentre è inammissibile per la censura di inappagante ricostruzione del luogo del sinistro.

Va infatti riaffermato che il giudice, nell’accertare la responsabilità nella determinazione dell’evento dannoso, non può limitarsi a valutare la condotta del danneggiato sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma deve al contempo valutare l’eventuale concorrente efficacia causale della condotta colposa dell’Amministrazione nella produzione del sinistro (Cass. 8847/2007), che non è incompatibile con quella del danneggiato se questa non è idonea ad interrompere il nesso causale tra l’evento ed il fatto colposo dell’Ente pubblico, ed in tal caso deve valutare in concreto l’entità dell’apporto causale dell’una e dell’altra concausa nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’art. 1227 c.c., comma 1 (Cass. 9546/2010).

A questi principi si sono attenuti i giudici di appello ed hanno perciò ritenuto, secondo il principio dell’ equivalenza delle cause – art. 41 cod. pen. – la corresponsabilità del danneggiato nella misura del 50%, e pertanto la censura va respinta.

3.- Con il terzo motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, la medesima deduce:

“Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia”.

La Comunità Montana comunque, quale ente finanziatore dei lavori di risanamento sulla *****, non aveva obbligo di vigilanza sulla strada ed in particolare sul cantiere poichè la proprietà della strada era del Comune a cui incombeva l’obbligo di vigilanza – che durante l’esecuzione dei lavori spettava all’impresa Vitali – ed infatti i dipendenti municipali hanno dichiarato di esser stati impegnati sul posto due volte a settimana per svolgere attività di controllo, come ha confermato anche il Sindaco, e sul punto manca qualsiasi motivazione.

Il motivo è infondato.

Ed infatti, poichè a norma della L. n. 142 del 1990, artt. 28 e 29 – applicabile ratione temporis – le Comunità Montane sono enti locali di amministrazione attiva del Comune, con compiti di coordinamento, vigilanza ed impulso dell’attività del medesimo, costituite con leggi regionali tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa Provincia allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l’esercizio associato delle funzioni comunali o di quelle delegate al Comune dalla Regione o dalla Provincia, sono corresponsabili con il Comune per la realizzazione dei programmi annuali operativi di esecuzione dei piani pluriennali di opere ed interventi dalle stesse adottati, finanziati dalle Regioni mediante gli stanziamenti di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 93, art. 1.

Pertanto, così integrata la motivazione, correttamente i giudici di merito, a norma dell’art. 2055 cod. civ., hanno affermato che Comune e Comunità Montana debbano rispondere in solido dei danni subiti dal D.L. per l’omessa idonea segnalazione dei pericoli esistenti sulla strada Belvedere per tutta la durata del ripristino della medesima, avviato nel 1997, e quindi prima del sinistro, e ultimato nel 1999.

4.- Con il quarto motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, la Comunità Montana del Lario Orientale deduce: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia”.

In via subordinata, la Comunità Montana avrebbe diritto di esser garantita dall’ impresa Vitali a cui erano stati appaltati i lavori e che aveva la custodia e la vigilanza del cantiere, anche per obbligo specificatamente assunto per contratto, come la sorveglianza diurna e notturna, l’apposizione e la manutenzione di cartelli di avviso, lumi di segnale notturno nei punti prescritti, e quanto necessario alla sicurezza, e sul punto la sentenza omette qualsiasi motivazione limitandosi a rigettare gli appelli in manleva.

Il motivo è infondato.

Premesso infatti che il giudice di appello, come emerge dalla sentenza impugnata, ha respinto la domanda di garanzia impropria in conseguenza della conferma della corresponsabilità dell’appaltante e dell’ appaltatore nella determinazione dell’ unico fatto dannoso, a norma dell’art. 2055 cod. civ., u.c., la statuizione è immune da vizi giuridici e logici, avendo questa Corte già affermato (Cass. 4591/2008) che nell’appalto di opere pubbliche gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della P.A. nell’esecuzione del progetto o nelle direttive all’appaltatore escludono che l’ente committente possa esser esente da responsabilità per il risarcimento dei danni cagionati a terzi (Cass. 4591/2008), con conseguente persistenza della custodia da parte della stessa (Cass. 15784/2010).

5.- Con il quinto motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, la Comunità Montana deduce: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia”.

Sul quantum dei danni la ricevuta fiscale per il danno al motorino pari a L. 1.140.000 è inidonea perchè non confermata dal legale rappresentante del garage Casati Pier Enrico e figli, ed altrettanto non provate sono le lesioni subite dal D.L. perchè non confermate da c.t.u., non essendo probante la documentazione allegata, ed essendo stata contestata in primo e secondo grado, diversamente da quanto affermato dai giudici di appello.

Il motivo, privo di ragioni contrapposte a quelle riassunte in narrativa, poste a fondamento della decisione impugnata, è inammissibile.

6.- Il Comune di Olginate deduce: 1) “Insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia ovvero sulla non ritenuta colpa esclusiva del conducente del ciclomotore”.

Per le ragioni espresse dalla Comunità Montana doveva ritenersi l’esclusiva responsabilità del D.L. avendo il Comune dimostrato che dall’ottobre 1976 per andare e tornare da ***** era stato ordinato di percorrere la strada da ***** e la relativa ordinanza sindacale era stata confermata da altre del 1992.

Dall’ottobre 1997 il Comune aveva consegnato il tratto di strada interessato alla Comunità Montana del Lario Orientale che si era accollata l’onere del ripristino, aggiudicando poi i lavori all’impresa Vitali s.r.l..

La censura, per la parte concernente l’esclusiva responsabilità di D.L.A., va respinta per le ragioni indicate nell’omologo motivo della Comunità Montana, mentre per quanto attiene all’impugnazione nei confronti di questo ente è inammissibile per le ragioni indicate nell’ esame del quarto motivo.

2) “Falsa applicazione di norma di diritto: incompatibilità logica della responsabilità del danneggiato per colpa con la responsabilità per ed. insidia o trabocchetto”.

Al riguardo valgono le argomentazioni svolte dalla Comunità Montana:

se vi è imprudenza del danneggiato, non vi è trabocchetto o insidia.

La censura è infondata per le ragioni indicate nell’esame dell’omologo motivo della Comunità Montana, innanzi esaminato.

7.- Con il terzo motivo il Comune deduce: “Omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ovvero sulla ritenuta prova del danno sofferto dagli attori”.

La contestazione sul quantum è stata formulata ed i documenti prodotti non sono idonei.

Il motivo è infondato per le stesse ragioni esposte nel rigetto dell’omologo motivo della Comunità Montana.

8.- Con il quarto motivo il Comune deduce: “Omessa e/o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia: omessa motivazione sulla responsabilità nei confronti del Comune di Olginate della Comunità Montana del Lario e/o della Vitali s.r.l.”.

In via subordinata il Comune in primo grado ed in appello aveva chiesto di affermare la responsabilità della Comunità Montana e/ o dell’ impresa appaltatrice tenute a manlevarlo ed infatti il Comune non aveva più la disponibilità della strada oggetto di sinistro, come risulta dalla concessione edilizia rilasciata alla Comunità Montana nell’ottobre 1997 e fino alla consegna dei lavori su ***** avvenuta nel luglio 1999, sì che è l’appaltatore che ai sensi dell’art. 2051 c.c., risponde dei danni e sul punto manca qualsiasi motivazione.

Il motivo è inammissibile sia nei confronti della Comunità Montana sia nei confronti dell’ Impresa Vitali. Nei confronti della prima perchè in tema di azione risarcitoria per fatto illecito, proposta nei confronti di due convenuti in forza di un dedotto vincolo di solidarietà, ed accolta dal primo giudice anche nei confronti di terzi chiamati, l’appello principale di uno di questi ultimi, ancorchè diretto a far escludere la propria responsabilità in dipendenza dell’ esclusione della responsabilità del chiamante, non si riflette sul distinto e scindibile rapporto fra i condebitori solidali in posizione di conflitto tra loro in quanto interessati all’affermazione della responsabilità esclusiva di uno di essi. Ne consegue che il gravame incidentale di uno di questi, rivolto a censurare l’esclusione di quella responsabilità esclusiva, ha carattere autonomo, in relazione ad un interesse preesistente alla proposizione del gravame principale, e, come tale, va proposto nei termini ordinari. Pertanto la sentenza del giudice di Pace del 12 aprile 2002 che aveva condannato il Comune di Olginate in solido con la Comunità Montana e con l’Impresa Vitali a risarcire il danno agli attori era passata in giudicato allorchè detto ente il 24 settembre 2003 ha proposto appello incidentale per chiedere la responsabilità esclusiva della Comunità Montana. Altrettanto inammissibile per tardività, per le medesime ragioni, è il ricorso incidentale del Comune proposto il 19 luglio 2006 nei confronti dell’Impresa Vitali avverso la sentenza di appello del 13 maggio 2005.

9.- L’impresa Vitali s.r.l. propone ricorso incidentale per: A) “Insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero sulla non ritenuta colpa esclusiva del conducente del ciclomotore”, con cui lamenta l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie secondo le quali dal 1976 la ***** era interdetta al traffico con adeguata segnalazione, ulteriormente apposta dopo la concessione ad essa ricorrente in appalto, nel 1998, dei lavori di ripristino.

Il motivo è infondato per le ragioni esposte esaminando il primo, identico motivo, della Comunità Montana.

B): “Falsa applicazione di norma di diritto, ovvero sull’incompatibilità logica della responsabilità del danneggiato per colpa con la responsabilità per c.d. “insidia e trabocchetto”.

Con tale censura lamenta che non sono state considerate le dichiarazioni dello stesso danneggiato che aveva ammesso di aver visto gli impedimenti al transito e tuttavia di averli superati, in tal modo dovendosi escluder l’insidia o il trabocchetto.

Il motivo, che si risolve nella richiesta di una più appagante valutazione delle prove congruamente esaminate, è inammissibile.

C): “Omessa, Insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero sulla ritenuta prova del danno sofferto dagli attori”.

Con il motivo censura il difetto di prova del quantum dei danni richiesti, la cui domanda e documentazione erano state contestate.

Il motivo va respinto per le ragioni esposte in relazione ad identica doglianza della Comunità montana.

10.- La BPU Assicurazioni s.p.a. propone ricorso incidentale per:

A1)” Violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2043 c.c., riguardo il concetto di insidia e trabocchetto”;

B1) “Violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2043 c.c., riguardo i principi generali in tema di nesso di causalità”;

C1) “Violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2043 c.c., riguardo il concetto di strada chiusa al pubblico transito”;

D1) “Violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2043 c.c., riguardo il risarcimento del danno e alla prova dello stesso”.

Le censure, che reiterano pedissequamente quelle innanzi esaminate della ricorrente principale e della ricorrente incidentale Impresa Vitali, sono da respingere per le ragioni suesposte.

11.- Concludendo vanno respinti il ricorso principale della Comunità Montana del Lario Orientale ed il ricorso incidentale dell’ impresa Vitali s.r.l. e va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Olginate nei confronti dell’una e dell’altra.

Si compensano le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso della Comunità Montana del Lario Orientale ed il ricorso incidentale dell’ Impresa Vitali s.r.l.. Dichiara inammissibile il ricorso del Comune di Olginate nei confronti della Comunità Montana del Lario Orientale e dell’ Impresa Vitali s.r.l. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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