Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.13959 del 24/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DELCA DI DE LUCA TECLA & C SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 38 presso lo studio dell’avvocato DI GIOVANNI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato BONOTTO GIOVANNI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VAZZOLA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 53/2005 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 19/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2011 dal Consigliere Dott. FERNANDO LUPI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine il rigetto.

FATTO E DIRITTO

La CTR del Veneto ha accolto parzialmente l’appello della Delca di De Luca Teda e C. s.a.s. nei confronti del Comune di Vazzola in tema di sanzioni per dichiarazioni infedeli ICI 1996/2001 ed ha ritenuto manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’imposta.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo la contribuente, il Comune non si è costituito.

Con il motivo la società ripropone la questione di illegittimità costituzionale dell’ICI e conclude per l’annullamento degli atti impositivi (avvisi accertamento ICI 1999/2001).

Come ha già osservato la Commissione Tributaria Regionale le questioni proposte sono state ritenute infondate dalla Corte cost.

con sentenze n. 263/94, 328/95, 113/96 e 111/97.

Non esponendo motivi di cui all’art. 360 c.p.c. il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.

Non si deve provvedere sulle spese non essendo costituito l’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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