Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.13967 del 24/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI AMELIA (c.f. *****), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CESI 72, presso l’avvocato BONACCORSI DI PATTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L., R.M.T., R.S., F.

A., R.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 281/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BONACCORSI che ha chiesto la rinuncia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per l’estinzione.

OSSERVA Visto il ricorso per cassazione proposto dal Comune di Amelia avverso la sentenza, notificata il 20.10.2005, resa dalla Corte di appello di Perugia il 27.01-19.07.2005.

Ritenuto:

che il ricorso è stato notificato il 16.12.2005 ad A.M. F. nonchè a F., L., M.T. e S. R., i quali non hanno svolto attività difensiva – che il Comune di Amelia, con atto del 29.11.2011, ha ritualmente e tempestivamente rinunciato al ricorso Visti gli artt. 375, 390, 391 c.p.c. (nel testo previgente).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del processo per avvenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, il 2 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2011

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