Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.14011 del 25/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22924-2005 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell’avvocato D’AGOSTINO CARMELO, rappresentato e difeso dall’avvocato INTILISANO PIETRO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MESSINA, MONTEPASCHI SERIT SPA – titolare del Servizio Riscossione Tributi per la Provincia di Messina;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5542/2 004 del GIUDICE DI PACE di MESSINA del 21.12.04;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. DE CHIARA Carlo;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

PREMESSO L’avv. C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe perchè il giudice, nell’accogliere la domanda proposta dal sig. T.G. a ministero del medesimo avv. C., non ha provveduto sulla richiesta di quest’ultimo di distrazione delle spese processuali in proprio favore.

Nessuna delle parti intimate ha svolto difese.

Avviata la procedura camerale di cui all’art. 375 c.p.c., il P.M. ha concluso per la manifesta fondatezza del ricorso.

CONSIDERATO

A differenza di quanto sostenuto dal P.M., il ricorso va dichiarato inammissibile, in adesione all’orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 16037 del 2010), secondo cui in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinar mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in mancanza di attività difensiva delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2011

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