LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. DE STAFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20257/2006 proposto da:
C.C., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIANI PIERO, QUINTAVALLE GIOVANNI, VARISCHI PIERLUIGI giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
IMPRESA FLLI MAPELLI DI ANGELO FABRIZIO & GIOVANNI MAPELLI SNC, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore Signor M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato FIORETTI CARMAGNOLA Loretta, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZINELLI FABIO giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 343/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO, Sezione Quarta Civile, emessa il 31/01/2006, depositata il 16/02/2006; R.G.N. 2622/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/12/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;
udito l’Avvocato ALBINI CARLO per delega MANZI LUIGI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’estinzione.
FATTO E DIRITTO
Premesso che C.C. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della s.n.c. Impresa F.lli Mapelli di Angelo, Fabrizio &
Giovanni Mapelli avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 16 febbraio 2006 con atto notificato il 30 giugno 2006 e che l’intimata ha resistito con controricorso;
rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la resistente ha accettato la rinunzia, con atto sottoscritto da dette parti e dai loro difensori rispettivi difensori;
visti gli artt. art. 375 e 390 cod. proc. civ. e art. 391 cod. proc. civ., u.c.;
su conforme richiesta del P.M..
P.Q.M.
LA CORTE dichiara l’estinzione del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2011