Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.14269 del 28/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19848-2006 proposto da:

DAIGRAPH MODULI CONTINUI S.R.L. *****, in persona dell’Amministratore unico Sig.ra C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. COSTANZA 35, presso lo studio dell’avvocato BONOTTO MARCELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato CANNIZZARO SEBASTIANO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DEHA GRAPH S.R.L. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 2 57, presso lo studio dell’avvocato DOSI GIANFRANCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI BENEDETTO CARMEN giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 210/2006 del TRIBUNALE di LODI, emessa il 11/3/2006, depositata il 04/04/2006, R.G.N. 1535/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Daigraph Moduli Continui s.r.l. propose due distinte opposizioni agli atti esecutivi lamentando irregolarità formali del precetto e dell’atto di pignoramento posti in essere nei suoi confronti da Deha Graph s.r.l. Il Tribunale di Lodi, riunite le opposizioni, con sentenza dell’11 marzo 2006, pubblicata il 4 aprile 2006, le rigettò, confermò l’efficacia dell’atto di precetto e condannò l’opponente al pagamento delle spese processuali.

Avverso la sentenza del Tribunale di Lodi propone ricorso straordinario per cassazione la Daigraph Moduli Continui s.r.l. a mezzo di un articolato motivo. Si difende la Deha Graph s.r.l. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (4 aprile 2006).

L’unico motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 654 e 156 cod. proc. civ., è inammissibile per la mancanza del quesito di diritto.

Va perciò dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Considerato che il ricorso è stato proposto in data 26 giugno 2006, avverso una sentenza pubblicata il 4 aprile 2006, quindi nel primo periodo di applicazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., appare equa la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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