Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.14275 del 28/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13568-2009 proposto da:

LS OPTICAL SRL, in persona del Suo legale Rappresentante T.

O., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 43, presso lo studio dell’avvocato DE PROPRIS EUGENIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DE PROPRIS ALESSANDRO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

D.G.M., P.G., P.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1371/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione 1^, emessa 17/03/2008, depositata il 31/03/2008; R.G.N. 8732/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La L.S. Optical s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato il suo gravame contro la sentenza di primo grado, che la aveva condannata al risarcimento dei danni, nella misura di Euro 25.000,00, nei confronti di P.G. e D.G. M., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sul figlio minore C., per l’uso non autorizzato dell’immagine del minore a fini pubblicitari.

Gli intimati non si sono costituiti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Il mezzo è inammissibile in quanto i tre motivi, proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 5, sono privi sia dei quesiti di diritto sia del momento di sintesi richiesti dall’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata il 31 marzo 2008.

2.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 9 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2011

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