LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI GRAGNANO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della Camilluccia n. 341 int. 7/C, presso lo studio dell’avv. Domenico Pio Riitano, rappresentato e difeso dall’avv. Caggiano Marco;
– ricorrente –
contro
C.C.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. 21^, n. 183 del 10 novembre 2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.5.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;
udito, per il Comune ricorrente, l’avv. Marco Gaggiano;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. BASILE Tommaso che ha concluso per la declaratoria dell’estinzione del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propose ricorso avverso avvisi di accertamento t.a.r.s.u. per gli anni dal 1996 al 2001.
L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello del Comune, dalla commissione regionale.
Avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi.
Il contribuente non si è costituito.
Il collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma sintetica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria ex art. 378 del 18.5.2011, il Comune di Gragnano ha prodotto “atto di transazione” 25.7.2008, in cui si da atto della comune determinazione delle parti di abbandonare la controversia a spese compensate.
Atteso che – alla luce di quanto emerge dall’indicata produzione (ammissibile ex art. 372 c.p.c., comma 2), risulta venuto meno l’interesse dell’ente ricorrente alla prosecuzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere (v. Cass. 13565/05, 11176/04, 1205/03) – s’impone l’adozione della correlativa declaratoria;
Per la natura della controversia e la volontà espressa dalle parti in sede di transazione, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011