Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.14481 del 30/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

K.A., con domicilio eletto in Roma, via P. Leonardi Cattolica n. 3, presso l’Avv. Ferrara Alessandro che lo rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CASERTA;

– intimata –

per la cassazione del decreto del giudice di pace di Caserta depositato il 7 aprite 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 14 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

K.A. ricorre avverso il provvedimento con il quale il giudice di pace ha rigettato il suo ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Caserta il 20.11.2008 L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi dedotti attengono a censure di violazione di legge ma non sono corredati del quesito di diritto prescritto dall’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis.

Non si deve provvedere in ordine alle spese in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011.

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