LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15121-2010 proposto da:
G.G. *****, G.M., G.A., S.T., eredi del de cuius GU.
A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PALESTRO 56, presso lo studio dell’avvocato GALLO FRANCO, rappresentati e difesi dall’avvocato DE LUCA FRANCESCO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
ALLIANZ SPA, L.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1233/2009 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA del 20/11/09, depositata il 25/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito l’Avvocato De Luca Caterina, (delega avvocato Francesco De Luca), difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che conferma la relazione.
La Corte, letti gli atti depositati:
OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:
Gu.An. (dante causa di G.G., G.M., G.A. e S.T.) ha (rectius: G.G., G.M., G. A. e S.T., tutti eredi di Gu.An., hanno) chiesto il risarcimento del danno subito a seguito di sinistro stradale.
Con sentenza depositata in data 25 novembre 2009 il Tribunale di Vibo Valentia ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la domanda.
2 Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..
3. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e art. 145 C.d.S.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il tema trattato è l’attribuzione di responsabilità, ma la censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 poichè non dimostra che la sentenza impugnata abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Le argomentazioni a sostegno del vizio di motivazione non dimostrano che la motivazione della sentenza impugnata sia caratterizzata da omissioni, insufficienze o contraddittorietà rilevanti ai fini della decisione.
Il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, 246 e 255 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il tema trattato è l’assunzione e la valutazione della prova e con riferimento a tale censura valgono le argomentazioni già svolte per la precedente.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; i ricorrenti hanno chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese;
visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011