Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14497 del 30/06/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15121-2010 proposto da:

G.G. *****, G.M., G.A., S.T., eredi del de cuius GU.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PALESTRO 56, presso lo studio dell’avvocato GALLO FRANCO, rappresentati e difesi dall’avvocato DE LUCA FRANCESCO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, L.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1233/2009 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA del 20/11/09, depositata il 25/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato De Luca Caterina, (delega avvocato Francesco De Luca), difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI che conferma la relazione.

La Corte, letti gli atti depositati:

OSSERVA E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

Gu.An. (dante causa di G.G., G.M., G.A. e S.T.) ha (rectius: G.G., G.M., G. A. e S.T., tutti eredi di Gu.An., hanno) chiesto il risarcimento del danno subito a seguito di sinistro stradale.

Con sentenza depositata in data 25 novembre 2009 il Tribunale di Vibo Valentia ha confermato la sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la domanda.

2 Il relatore propone la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054 c.c. e art. 145 C.d.S.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il tema trattato è l’attribuzione di responsabilità, ma la censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 poichè non dimostra che la sentenza impugnata abbia deciso le questioni di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Le argomentazioni a sostegno del vizio di motivazione non dimostrano che la motivazione della sentenza impugnata sia caratterizzata da omissioni, insufficienze o contraddittorietà rilevanti ai fini della decisione.

Il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132, 246 e 255 c.p.c.; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il tema trattato è l’assunzione e la valutazione della prova e con riferimento a tale censura valgono le argomentazioni già svolte per la precedente.

4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie; i ricorrenti hanno chiesto d’essere ascoltati in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese;

visti gli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 3, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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