Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.14519 del 01/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

NEW ARTE ’90 di GAGGIO PAOLO e & SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 13, presso lo studio dell’Avv. Parlatore Andrea, che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Fontana Elisabetta del foro di Venezia, per procura a margine dei ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Avv. S.

G., in proprio e nella qualità di mandatario della SCCI S.p.A., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Caliulo Luigi, Correrà

Fabrizio ed Coretti Antonietta per procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l’Avvocatura dell’Istituto;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS S.p.A. (già GEST LINE S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza n. 590/06 della Corte di Appello di Venezia del 28.11.2006/19.01.2007 nella causa R.G. n. 666 del 2004;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17.06.2011 dal Cons. De Renzis Alessandro;

udito l’Avv. Andrea Parlatore per la ricorrente e l’Avv. Carla d’Aloisio, per delega dell’Avv. Luigi Caliulo, per l’INPS;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per l’estinzione del processo.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso, depositato il 30.12.2000, la NEW ARTE ’90 S.N.C. di Gaggio Paolo & C, proponeva opposizione contro cartella esattoriale notificata da GERICO S.p.A. per il pagamento a favore dell’INPS di L. 99.423.189 per contributi previdenziali e sanzioni civili relativi al periodo 1992/1995. All’esito l’adito Tribunale di Venezia con sentenza n. 381 del 2004 dichiarava improcedibile il ricorso per difetto di notifica.

La decisione anzidetta, impugnata dalla NEW ARTE, è stata confermata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 590 del 2006.

Ricorre per cassazione la NEW ARTE in base a due motivi.

Viene autorizzata da parte del Collegio motivazione semplificata.

2. In via preliminare va preso atto della rinuncia in data 10.06.2011 della ricorrente al ricorso per cassazione. La rinuncia risulta sottoscritta dagli Avv.ti Elisabetta Fontana ed Andrea Parlatore, nella loro qualità di difensori e procuratori speciali della ricorrente, e notificata all’INPS,. In tale situazione s’impone la dichiarazione di estinzione del processo.

Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della ricorrente rinunciante e liquidata a favore dell’INPS come da dispositivo.

Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassazione nei confronti della Equitalia Polis S.p.A., non essendosi costituita e non avendo svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo e condanna la ricorrente alle spese nei confronti dell’INPS, che liquida in Euro 14,00 oltre Euro 2000,00 per onorari ed oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di Equitalia Polis S.p.A..

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2011

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