Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.1457 del 21/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11278 – 2008 proposto da:

INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio dell’avvocato MERCANTI VALERIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LANZETTA ELISABETTA;

– ricorrenti –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso lo studio dell’avvocato BECCACECI GAIA, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINI CRISTIANA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 03/05/2007 R.G. n. 618/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di L’Aquila ha accolto la domanda proposta da M.C., dipendente Inps, di inclusione nella pensione integrativa del salario di professionalità e dell’indennità di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2;

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso con un unico complesso motivo, il M. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione della L. n. 70 del 1975, art. 14, degli artt. 5, 27 e 38 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’Inps, è infondato, essendosi da ultimo deciso a composizione di un contrasto di giurisprudenza dalle SU di questa Corte n. 7154 del 25/03/2010 che “In tema di base di calcolo della pensione integrativa dei dipendenti dell’INPS, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza dell’ente, adottato con delibera del 12 giugno 1970 e successivamente modificato con Deliberazione del 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributi ve siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di una apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione. Non osta che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste, e la relativa indennità, possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegata ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sia intrinsecamente incerto. “Il ricorso va pertanto rigettato. Il contrasto giurisprudenziale esistente in precedenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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