Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.14579 del 04/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.S.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulia di Colloredo 46/48, presso l’avv. De Paola Gabriele, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Cagliari emesso nel procedimento n. 680/09 del 4.5.2010;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 26.5.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

E’ presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice.

FATTO E DIRITTO

Il relatore designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. osservava quanto segue: ” S.S.P. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, cui non ha resistito l’intimato, avverso il decreto della Corte di appello di Cagliari che, decidendo su ricorso proposto ai sensi della L. n. 89 del 2001 in relazione all’eccessiva durata di un giudizio davanti al Consiglio di Stato, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ravvisata viceversa in favore della Corte di Appello di Roma, città in cui sarebbe sorta e avrebbe dovuto essere eseguita l’obbligazione oggetto di giudizio.

Il S., richiamando recente giurisprudenza di questa Corte (C. 10/6306), indicava come competente la Corte di Appello di Perugia (o subordinatamente la Corte di Appello di Cagliari, secondo quanto sarebbe risultato dall’applicazione della precedente giurisprudenza), prospettazione (quella formulata in via principale) che va condivisa per le ragioni indicate nel richiamato provvedimento, alle quali si rinvia.

Ciò premesso, il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio ritenendolo manifestamente fondato con riferimento alla indicazione della Corte di Appello di Perugia quale giudice competente per territorio”.

Tali rilievi, sui quali il Procuratore Generale non ha formulato conclusioni e le parti non hanno depositato memorie, sono condivisi dal Collegio.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, va dichiarata la competenza della Corte di Appello di Perugia.

Il Ministero va infine condannato al pagamento delle spese processuali relative alla fase, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, dichiara la competenza della Corte di Perugia e condanna il Ministero dell’Economia al pagamento delle spese processuali di questa fase, che liquida in Euro 1.600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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