Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.14614 del 04/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13901-2010 proposto da:

P.G. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato CAMPANELLI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCIARDULLI MARISA, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ***** in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 22/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE –

Sezione Distaccata di TARANTO del 27.1.09, depositata il 20/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CURZIO Pietro;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDELI Massimo.

RILEVATO

Che P.G. ha presentato un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce, pubblicata il giorno 20 maggio 2009, nei confronti dell’INAIL. Rilevato che il ricorso è privo dei quesiti di diritto, richiesti a pena d’inammissibilità, dall’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Rilevato che la controparte non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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