Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.14615 del 04/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14144-2010 proposto da:

G.A. ***** in proprio e nella sua qualità

di titolare della omonima ditta, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 34, presso lo studio dell’avvocato IOFFREDI VINCENZO, rappresentata e difesa dall’avvocato MANCINI FRANCESCO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ***** in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO, CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 276/2009 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO del 17.3.09, depositata il 04/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CURZIO Pietro;

udito per il controricorrente l’Avvocato Carla D’Aloisio (per delega avv. Antonino Sgroi) che si riporta agli scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO FEDELI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

RILEVATO

Che G.A. ha presentato un ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Campobasso, pubblicata il giorno 4 maggio 2009, nei confronti dell’INPS, che si è difeso con controricorso.

Rilevato che l’INPS ha eccepito la tardività del ricorso.

Rilevato che l’eccezione è fondata in quanto la richiesta di notifica del ricorso all’ufficiale giudiziario è del 14 maggio 2010 e la sentenza fu pubblicata il 4 maggio 2009, quindi è stato superato il termine massimo di un anno.

Rilevato che il ricorso è di conseguenza inammissibile e che le spese, considerata l’epoca di presentazione del ricorso introduttivo, devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’INPS le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 30,00 Euro, oltre 1.500,00 (millecinquecento) Euro per onorari ed accessori.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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