Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.14671 del 05/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5146-2009 proposto da:

G.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI QUINZI 5 – interno 16/A, presso lo STUDIO CORSETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato MIGNANELLI GIANCARLO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.A., AURORA ASSICURAZIONI SPA, V.J.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 510/2008 del GIUDICE DI PACE di CASSINO del 2.2.08, depositata il 18/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

CONSIDERATO IN FATTO

che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori: “Il relatore, cons. Dr. Antonio Segreto, letti gli atti depositati, osserva:

1. G.A. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Cassino n. 510/2008.

La sentenza è stata depositata il 2.2.2008.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati V.A. e V.J..

2. – Il ricorso è stato proposto per impugnare sentenza depositata dopo il 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

L’art. 339, comma 3, (aggiunto dal D.Lgs. n. 40 del 2006) statuisce che : “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”.

3. – Il ricorso dunque si presta ad essere dichiarato inammissibile in base alla norma appena esposta, non essendo la sentenza impugnabile con il ricorso per cassazione.

4. – Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

RITENUTO IN DIRITTO

che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;

che conseguentemente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso;

Che nessuna statuizione vada emessa sulle spese processuali.

P.Q.M.

Visto l’art. 375 c.p.c., dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2011

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