LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso iscritto al n. 20335 del Ruolo Generale degli affari civili dell’anno 2007, proposto da:
D.M., elettivamente domiciliato in Genova alla Via B.
Bosco n. 45/1, presso l’avv. MARAZZA Isabella, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
C.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Polesine n. 20, presso l’avv. PATERNOSTER Maria Teresa che, unitamente e disgiuntamente con l’avv. Eugenio Ronco, la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Genova, Sezione Terza Civile n. 1392, del 16 aprile – 20 maggio 2009.
Udita all’udienza del 14 dicembre 2010 la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte;
sentito il P.M., Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso notificato il 12 ottobre 2009, con il quale D. M. ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Genova del 20 maggio 2009, che ha rigettato il suo appello contro la decisione del locale Tribunale, che aveva respinto le istanze di entrambe le parti di addebitare all’altra la sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza nel giudizio di separazione introdotto dalla moglie C.P., sia per il profilo delle carenze motivazionali della pronuncia che per la mancata valutazione delle risultanze processuali, in ordine al nesso di causalità tra violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale da parte della moglie del ricorrente in un viaggio del 1994, divenuta nota anche agli amici che erano in viaggio con i coniugi, da cui era derivata la sopravvenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti, che solo nel 1999 s’era chiesto di accertare.
Rilevato che, con atto del 15 luglio 2010, sottoscritto esclusivamente dai due difensori muniti di procura speciale avv. Isabella Marazza per il D. e Eugenio Ronco per la C., la prima delle quali senza conferimento del potere di rinunciare al ricorso, risulta comunicato a questa Corte da detti avvocati, nell’interesse dei “rispettivi assistiti” che, avendo questi ultimi “raggiunto una bonaria definizione della vertenza”, i difensori dichiarano di rinunciare e “rinunciano alla presente procedura”, chiedendo che “la causa venga cancellata dal ruolo”.
Preso atto del parere del P.G. presso questa Corte di cui in epigrafe, che ha domandato di rilevare la cessazione della materia del contendere, dato che l’atto sopra descritto non può rilevare come rinuncia al ricorso almeno per l’avv. Marazza cui tale potere di rinunciare o di accettare la rinuncia di controparte non risulta espressamente conferito dal ricorrente, ma ha comunque rilievo come comunicazione del bonario componimento della lite, potendo dar luogo solo alla cessazione della materia del contendere, non essendo applicabile nel giudizio di legittimità regolato dal carattere officioso del rito, l’istituto della cancellazione della causa dal ruolo la cui applicazione è stata domandata dai difensori nello stesso atto che precede; nè essendo applicabile alla fattispecie la disciplina dell’art. 390 c.p.c., norma per la quale allorchè, prima della relazione nell’udienza di discussione, il ricorrente rinuncia al ricorso, ex art. 391 c.p.c., deve pronunciarsi l’estinzione del processo.
Considerato che nella presente fattispecie questa Corte deve solo rilevare la comunicazione dai difensori dell’intervenuto accordo bonario delle parti da loro assistite sulla controversia e il conseguente venir meno del contrasto sottostante tra loro, sul quale avevano domandato la pronuncia di merito del giudice, alla quale i loro assistiti non hanno più interesse, avendo regolato in via autonoma quanto avevano chiesto di statuire ai giudici aditi con la loro domanda originaria e con il presente ricorso, quest’ultimo non può che dichiararsi inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione dell’adito giudice di legittimità, avendo esse concluso un bonario componimento della controversia (cfr. Cass. 15 marzo 2007 n. 6026).
Considerato che, nella fattispecie, appare opportuno, data la soluzione transattiva della lite e in deroga al criterio della soccombenza virtuale, di regola applicato nei casi di cessazione della materia del contendere ma nel caso non invocato da alcuno dei difensori, che hanno solo dato atto dell’accordo bonario delle parti da loro difese, compensare interamente tra le stesse le spese del presente giudizio di cassazione, in conformità a quanto già deciso nel processo di appello.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 14 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011