Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.14996 del 07/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARRIERI MARIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1202/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/06/2006 R.G.N. 9417/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2011 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega MARIO CARRIERI;

udito l’Avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per: il rinvio a nuovo ruolo e in subordine dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 20.6.2006, in relazione a contratto a termine stipulato dal 13.6.2001 al 30.9.2001 ex art. 25 CCNL 2001, in riforma dell’impugnata sentenza e in parziale accoglimento del gravame del lavoratore, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di cui sopra, accertava l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 30.9.2001 e condannava la società appellata a risarcire ti danno al lavoratore in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora del 5.11.2001 alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto a termine (30.9.2004). Rilevava che la causale del contratto prevedeva la clausola doppia e che le Poste avevano ignorato la prima parte della causale e che fondati dovevano ritenersi i rilievi del lavoratore relativi al mancato rispetto della clausola di contingentamento.

Avverso detta decisione propone ricorso per cassazione la società, con quattro motivi. Resiste con controricorso il M..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Posto quanto sopra, si rileva che, in corso di causa, è stato depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale in data 27.10.2008, concernente anche la presente controversia, debitamente sottoscritto dall’interessato, oltre che dal procuratore speciale della società: dal suddetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo complessivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge-li suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di estinzione del giudizio nei confronti della società sopra indicata,, essendo, peraltro, venuto meno l’interesse ad agire, che deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta razione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U., 29.11,2006 n. 25278).

In definitiva, deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per intervenuta cessazione della materia del contendere, avuto riguardo al contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti.

Tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, le spese di lite del presente giudizio vanno compensate integralmente tra le stesse.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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