Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.15002 del 07/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1160/2008 proposto da:

D.P.R.;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis (CONTRORICORSO INCIDENTALE ISCRITTO CON CERTIFICATO NEGATIVO);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMAX depositato il 18/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/04/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. FELICETTI: si propone la fissazione del ricorso per la decisione in Camera di consiglio.

Il P.G. CARESTIA, nel merito, chiede non luogo a provvedere.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il sig. D.P.R. con atto notificato il giorno 11 settembre 2007 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso avverso un decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 18 luglio 2006;

che avverso il ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso incidentale con atto notificato il 24/25 ottobre 2007 e non risultando il ricorso depositato lo ha iscritto con il n. 1160/2008 di registro generale;

che il procedimento è stato fissato per l’esame in camera di consiglio per la dichiarazione d’improcedibilità del ricorso principale e d’inefficacia di quello incidentale essendo tardivo;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato memoria con la quale fa presente che in effetti la medesima controversia era stata già iscritta nel ruolo generale con i nn. 24929/07 e 29080/07 ed è stata decisa da questa Corte con ordinanza 8 giugno 2010, cosicchè l’iscrizione con il n. 1160/08 doveva ritenersi avvenuta per errore;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto, pertanto, che si adotti ogni opportuno provvedimento dandosi atto della già intervenuta decisione;

considerato che, risultando in effetti entrambi i ricorsi già decisi con l’ordinanza n. 13754 del 2010 di questa Corte depositata in data 8 giugno 2010, deve emettersi un provvedimento di non luogo ad ulteriormente provvedere sui ricorsi su detti;

che nulla va statuito sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione Dichiara non luogo a provvedersi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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