Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15053 del 07/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con provvedimento n. R.R. 1035/09 del 20.1.2010, depositato il 4.2.2010, nel procedimento pendente fra:

BANCA ANTONVENETA SPA;

ITALCOM BUONO SRL;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

La Corte: rilevato che sul ricorso per regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale di Napoli a seguito della sentenza del 12.11.09 con la quale il tribunale di Sala Consilina si era dichiarato incompetente a decidere sulla istanza di fallimento della Banca Antonveneta spa nei confronti della Italcom Buono srl ritenendo la competenza del predetto Tribunale di Napoli, il relatore ha depositato la relazione che segue.

Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO IN FATTO

che il tribunale di Napoli ha proposto d’ufficio regolamento di competenza a seguito della sentenza del 12.11.09 con la quale il tribunale di Sala Consilina si era dichiarato incompetente a decidere sulla istanza di fallimento della Banca Antonveneta spa nei confronti della Italcom Buono srl ritenendo la competenza del predetto Tribunale di Napoli;

che quest’ultimo afferma essere competente a decidere il tribunale di Salerno.

RITENUTO IN DIRITTO

Che risulta dalla visura camerale che la società debitrice ha trasferito la propria sede dalla provincia di Salerno a Napoli in data 23.9.08;

che l’istanza di fallimento è stata depositata in data 6.2.09;

che pertanto, essendo avvenuto il detto trasferimento nell’anno anteriore la presentazione della istanza di fallimento, lo stesso, ai sensi dell’art. 9, L. Fall., è privo di rilevanza ai fini della determinazione della competenza;

che quest’ultima sembra pertanto doversi riconoscere al tribunale di Salerno con la conseguentemente cassazione della sentenza in data 12.11.09 del tribunale di Sala Consilina;

che ove si condividano i teste formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

Considerato:

che non vi sono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso è fondato;

che, tuttavia, diversamente da quanto ritenuto nella relazione, poichè il Comune di Atena Lucana, ove aveva sede la società prima del suo trasferimento a Napoli, pur trovandosi nella provincia di Salerno, ricade nella giurisdizione del tribunale di Sala Consilina deve ritenersi che la competenza spetti a quest’ultimo tribunale;

che va cassata la sentenza di incompetenza del tribunale di Sala Consilina del 12.11.09.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, dichiara la competenza del tribunale di Sala Consilina di cui cassa la sentenza del 12.11.09.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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