LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27239-2009 proposto da:
S.M. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARATONA 56, presso lo studio dell’avvocato SABRINA ROMANO, rappresentata e difesa dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “GAETANO MARTINO”, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PROITI VINCENZO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15688/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;
è presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.
RITENUTO IN FATTO
che: S.M., con ricorso avviato alla notifica il 30 novembre 2009, chiede a norma dell’art. 395 C.P.C., comma 1, n. 3 la revocazione della sentenza n. 15688 resa da questa Corte il 3 luglio 2009 sul ricorso da essa proposto contro l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di *****, assumendo di aver scoperto dopo la pubblicazione di tale sentenza che questa non aveva tenuto conto della memoria prodotta ex art. 378 c.p.c., in quanto, secondo la stessa sentenza, a margine della memoria sarebbe stata illegittimamente apposta nuova procura speciale alle liti, pur non rientrando la memoria fra gli atti contemplati dall’art. 83 c.p.c. Secondo la ricorrente è invece legittimo il rilascio della procura nella memoria ex art. 378 c.p.c., non esistendo alcun divieto in proposito, ed in ogni caso la procura sarebbe stata rilasciata non solo ad un nuovo difensore ma anche a quello già precedentemente officiato, sicchè in ogni caso della memoria la Corte avrebbe dovuto tener conto.
Le parti intimate resistono con controricorso.
IL ricorso è inammissibile.
La norma invocata dalla S. non appare pertinente dal momento che non si fa qui questione di documenti dei quali sia stata impossibile la produzione in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, così come recita l’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 3.
La conclusione, peraltro non sarebbe diversa anche se si volesse prescindere dal motivo di revocazione formalmente invocato e valutare il ricorso alla stregua dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.
In tal caso infatti, dovrebbe rilevarsi che nella fattispecie si sarebbe trattato, in via di mera ipotesi, di errore di diritto sull’ammissibilità di una procura rilasciata a margine della memoria o, in alternativa, di errore di fatto sulla circostanza che la procura così rilasciata avrebbe riguardato oltre che un nuovo difensore anche quello precedentemente nominato.
Nel primo caso l’inammissibilità deriverebbe dalla totale estraneità dell’errore di diritto rispetto all’area dei motivi di revocazione. Nel secondo caso dalla circostanza che sull’illegittimità della procura la Corte ha espressamente pronunziato, senza che sia dato distinguere nell’ambito di tale pronunzia la ragione attinente al rilascio della procura a margine della memoria da quella concernente la pluralità di destinatari del nuovo mandato difensivo.
In conclusione, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese nei confronti di entrambe le parti intimate. Il controricorso dell’Università degli studi di ***** è tardivo, essendo stato avviato alla notifica il 9 aprile 2010. Per quello dell’Azienda ospedaliera, avviato alla notifica a mezzo del servizio postale non è stato prodotto l’avviso di ricevimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011