Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.15093 del 08/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE RENZIS Alessandro – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9876/2009 proposto Da:

ARCESE TRASPORTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio dell’avvocato ZINCONE Andrea, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PASOLLI PAOLO, SCHERINI GIORGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SENTER Diego, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 21/01/2009 r.g.n. 39/08;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 31/05/2011 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per inammissibilità per rinuncia.

IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Trento ha confermato la decisione di primo grado, con cui il Tribunale di Rovereto, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la domanda di B.M., già dipendente della s.p.a. Arcese Trasporti, con mansioni di autista, intesa alla declaratoria di illegittimità del licenziamento a lui intimato per superamento del periodo di comporto o, comunque, per sopravvenuta inidoneità fisica. In particolare, la Corte di merito ha rilevato che il periodo di comporto previsto dal c.c.n.l. non era stato superato e che, inoltre, la società non aveva provato l’impossibilità di reimpiego in altre mansioni, che, peraltro, era risultato che una rilevante percentuale dei dipendenti era adibita a mansioni diverse da quelle di autista, per le quali il B. era divenuto inidoneo.

2. Contro questa decisione la società ha proposto ricorso per cassazione e il lavoratore ha resistito con controricorso, ma, nell’imminenza dell’odierna udienza di discussione, è stato depositato atto di rinuncia al giudizio, sottoscritto, congiuntamente, dai rispettivi procuratori speciali.

3. Alla stregua di tale atto, che appare conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio, senza provvedimenti sulle relative spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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