LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.S. (c.f. *****), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il 13/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, B.S., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Napoli del 05-12-2008, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento in punto determinazione delle spese processuali.
Resiste con controricorso il Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alle spese del giudizio di merito, il ricorrente ne lamenta la parziale compensazione: dal contesto motivazionale, emerge, seppur per implicito, il richiamo ai limiti di accoglimento della domanda (al riguardo, Cass. N. 1101 del 2010).
Nelle conclusioni il ricorrente lamenta insufficiente liquidazione delle spese, senza che tale apodittica affermazione sia supportata da uno specifico motivo. Va conclusivamente rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 600,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011