Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.15129 del 08/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.T.D. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 72, presso l’avvocato REANDA CECILIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BISERNA ROTILIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.C.;

– intimata –

sul ricorso 27493-2007 proposto da:

F.C. (C.F. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato POTTINO GUIDO MARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZAULI CARLO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.T.D.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositato il 20/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato REANDA CECILIA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e rigetto dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato CUCCIA ANDREA, con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale e rigetto del principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte d’Appello di Bologna, con decreto depositato il 20 marzo 2007, accoglieva parzialmente il reclamo proposto da F.C. nei confronti di C.T.D., avverso il decreto del Tribunale di Forlì del 31 ottobre 2006, in punto assegno divorzile.

Ricorre per cassazione il C.T..

Resiste con controricorso la F., che propone pure ricorso incidentale condizionato.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Vanno riuniti i ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il ricorso principale va dichiarato inammissibile, per assenza dei quesiti relativi a violazione di legge, nonchè delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi.

Conseguentemente, va dichiarato inefficace il ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011

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