Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.15236 del 12/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente Sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13025/2010 proposto da:

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo STUDIO ROMANELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, TORSELLI GIAMPAOLO, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CIVITAVECCHIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo STUDIO LEGALE SANINO, rappresentato e difeso dagli avvocati SANINO MARIO, FRANCESCO BRASCHI, CARLO CELANI, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 22490/2009 del TRIBUNALE di ROMA;

udito l’avvocato Ludovica FRANZIN per delega dell’avvocato Giampaolo Torselli;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI, il quale chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiari la giurisdizione dell’AGO con le pronunce di legge.

FATTO E DIRITTO

La Corte ritenuto che:

– l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Civitavecchia, istituito in applicazione del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 7 e 58, ha citato davanti al Tribunale di Roma l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, chiedendo che sia condannato a pagargli la somma di 97.366,00 Euro, con interessi e rivalutazione monetaria; a sostegno della domanda ha dedotto di aver diritto a una quota, proporzionale al numero dei propri iscritti, del patrimonio del soppresso Ordine dei dottori commercialisti della capitale, al quale erano subentrati i nuovi Ordini di Roma e di Civitavecchia, quest’ultimo costituito da professionisti che anteriormente appartenevano all’ente disciolto e avevano concorso alla formazione del suo patrimonio versando i contributi di legge;

– il convenuto, ribadendo l’eccezione che già aveva formulato nel giudizio a quo, ha proposto istanza di regolamento preventivo, chiedendo che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

– l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Civitavecchia si è costituito con controricorso, sostenendo la tesi opposta a quella del ricorrente;

– il pubblico ministero, con le proprie requisitorie scritte, ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;

– l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma ha presentato una memoria;

considerato che:

– l’assunto del ricorrente si basa essenzialmente su rilievo che parti in causa sono due enti pubblici non economici e che la materia de contendere non attiene a diritti soggettivi ma a interessi legittimi, in quanto si verte su un provvedimento autoritativo – non impugnato a suo tempo nella sede propria – quale è l’atto del 26 maggio 2008, con cui l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma ha respinto le pretese che erano state avanzate ante causam dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Civitavecchia;

– nessuno di questi argomenti è condivisibile:

– la natura delle parti non è decisiva, ben potendo anche tra enti pubblici intercorrere rapporti privatistici;

– tale risulta quello che nella specie è stato dedotto in giudizio, dato che la controversia ha un oggetto patrimoniale, in ordine ai quale nessuna norma attribuisce poteri di supremazia all’uno o all’altro dei soggetti coinvolti, nè a una diversa amministrazione (a differenza che in altri casi, come quello delle variazioni alle circoscrizioni dei comuni, disciplinato dall’art. 36 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il R.D. 3 marzo 1934, n. 383); non può dunque essere considerato come atto autoritativo la risposta negativa data dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma alla richiesta stragiudiziale rivoltagli dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Civitavecchia, nè è qualificabile come provvedimento la valutazione favorevole di tale richiesta, espressa “su piano etico – equitativo” dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nella seduta de 9 e 10 aprile 2008; l’assenza di una qualche regolamentazione di carattere pubblicistico della materia oggetto della controversia esclude senz’altro che alla situazione giuridica soggettiva fatta valere nel giudizio a quo dall’attore possa essere attribuita la consistenza di interesse legittimo;

– le altre questioni prospettate dal ricorrente – circa l’infondatezza della pretesa accampata dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Civitavecchia – concernono il merito della controversia e non possono pertanto incidere su tema della giurisdizione;

– il principio da enunciare è dunque: “Compete al giudice ordinario la cognizione della causa, vertente tra due ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituiti in applicazione del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, artt. 7 e 58, relativa alla spettanza a uno dei due enti di una somma corrispondente alla quota, proporzionate al numero dei suoi iscritti, del patrimonio del soppresso ordine dei dottori commercialisti, al quale in precedenza appartenevano anche i suddetti iscritti”;

– deve essere pertanto dichiarata la giurisdizione de giudice ordinario;

– le spese di giudizio vengono compensate tra le parti per giusti motivi, ravvisabili nella novità della questione risolta.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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