Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1524 del 21/01/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Z.G. (*****) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

e sul ricorso n. 19322/2009 proposto da:

M.F. (*****) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

e sul ricorso n. 19323/2009 proposto da:

R.G. (*****) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

e sul ricorso n. 19325/2009 proposto da:

S.A. (*****) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto n. 875/08 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del 13.3.08, depositato il 30/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio.

RITENUTO IN FATTO

che Z.G., M.F., R.G. e S.A., con distinti ricorsi del 27 agosto 2009, hanno impugnato per cassazione – deducendo un unico motivo di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Firenze depositato in data 30 marzo 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sull’unico ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale ha concluso per l’inammissibilita’ e per l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato improcedibile il ricorso;

che il Ministro dell’economia e delle finanze, benche’ ritualmente intimato, non si e’ costituito ne’ ha svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente che i ricorsi nn. 19312, 19322, 19323 e 19325 del 2009, in quanto proposti contro lo stesso decreto, debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che i ricorsi sono tutti inammissibili, per la mancata formulazione del quesito di diritto ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in forza del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, – secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione di legge contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo – nonche’ del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 – in base al quale “Le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione e’ stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente L. 4 luglio 2009” -, l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., disposta dalla citata L. n. 69 del 2009, art. 47 ha effetto per i ricorsi per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per i ricorsi proposti antecedentemente (ma dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, cioe’ dal 2 marzo 2006) detta norma codicistica e’ da ritenersi ancora applicabile (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 7119 del 2010 e la sentenza n. 26364 del 2009);

che, nella specie, il decreto impugnato e’ stato depositato in cancelleria in data 30 marzo 2009;

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li dichiara inammissibili.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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