LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Presidente pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.V.G.;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CALTANIS SETTA, depositato il 19/05/2007, n. 162/06 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI nonchè il MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Caltanissetta del 19- 05-2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di somma in favore di D.V.G., quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto presupposti del danno da irragionevole durata, nonchè durata del procedimento. Non svolge attività difensiva il D.V..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto ai presupposti del risarcimento, va precisato che il Giudice a quo ha correttamente applicato la CEDU nonchè la L. n. 89 del 2001, art. 2 e si è sostanzialmente richiamato alla giurisprudenza di questa Corte che, riconosce la sussistenza di danno non patrimoniale, nell’oggettiva durata irragionevole del procedimento, salvo indicazioni specifiche che devono essere fornite dall’Amministrazione; è pure onere della P.A. provare eventuali profili di complessità della procedura ed eventualmente individuare periodi di tempo da porre a carico delle parti, a causa del loro comportamento (per tutte, Cass. S.U. n. 1338/04).
Va invece accolto il ricorso in punto durata del procedimento: il Giudice a quo non ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quella eccedente e non ha determinato il danno morale in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 8.800,00; per un periodo di 8 anni e 9 mesi, con riferimento a tutto il procedimento, senza considerare la durata ragionevole di 3 anni, da non computarsi nella determinazione del risarcimento stesso) (per tutte, Cass. n. 8658/05).
Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’importo di Euro 5.750,00, escludendo il triennio di ragionevole durata.
Il tenore della decisione richiede che le spese del giudizio di merito e di quello presente siano compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro.
5.750,00 per indennizzo, con interessi legali dalla domanda; compensa le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011