LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.M.G. (c.f. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso l’avvocato BURRAGATO ROSALBA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il 15/10/2007, n. 315/07 C.C.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato F. CIPOLLARO, per delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, C.M.G., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Bari del 15-10-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento e determinazione del quantum. Resiste con controricorso il Ministero.
La ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice a quo ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente, e ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 12.000,00; procedimento presupposto fallimentare: dicembre 1989 – maggio 2007; durata ragionevole: 5 anni, tenendo conto dei numerosi adempimenti da parte della curatela, diretti alla formazione dello stato passivo e successivamente alla liquidazione dell’attivo, nel quale era compreso pure un compendio immobiliare.
Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 900,00 per onorari oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011