LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato President – –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
T.M., con domicilio eletto in Roma, via G. Nicotera n. 31, presso l’Avv. Francesco Astone, rappresentato e difeso dall’Avv. Zaccagnino Alfonso, come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
IMPRESA EDILE ESPOSITO ANTONIO DI EMANUALA E GIOVANNI ESPOSITO &
C.
s.a.s., fallita;
– intimata –
per la cassazione del decreto del Tribunale di Lucera n. 313/09 R.G.
depositato il 1 marzo 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Notaio T.M. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha parzialmente escluso il credito per prestazioni professionali dallo stesso insinuato nel fallimento dell’intimata aderendo all’eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. avanzata dal curatore.
L’intimata curatela non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 2956, 2959 e 2944 c.c. per avere il tribunale accolto l’eccezione del curatore senza considerare l’infondatezza della medesima alla luce della condotta processuale della curatela, che non aveva contestato il mancato pagamento del credito da ultimo maturato, dalla quale doveva desumersi l’ammissione del mancato adempimento.
Il motivo è manifestamente infondato dal momento che se è vero che l’eccezione deve essere rigettata se chi la propone ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta (art. 2959 c.c.) e che il giudice può desumere anche dal comportamento processuale della parte l’ammissione circa il mancato adempimento (Sez. 2, Sentenza n. 193 del 5/01/1995), nella fattispecie non solo l’esplicita ammissione non è stata effettuata dal curatore (circostanza neppure dedotta) ma non può nemmeno rinvenirsi nella condotta del medesimo consistente nel limitare l’eccezione ai crediti professionali maturati prima de triennio anteriore alla proposizione della domanda sia perchè è ben possibile che il curatore abbia inteso non contestare solo il credito di cui non gli risultava il pagamento sia perchè è ovvio che l’eccezione non possa che essere sollevata laddove ne sussistano i presupposti temporali.
Il secondo motivo con il quale si deduce violazione di legge anche sotto il profilo dell’omessa pronuncia per non avere il tribunale motivato la mancata ammissione del giuramento decisorio deferito al curatore e ai soci accomandatari della società fallita è manifestamente infondato dal momento che il giuramento decisorio non può essere devoluto al fallito che non abbia conservato nel giudizio la veste di parte (Sez. 1, Sentenza n. 18175 del 16/08/2006), e tale non è il legale rappresentante della società fallita nel giudizio di accertamento del passivo, e, per quanto concerne il curatore, il mezzo era nella specie inammissibile dal momento cha la formula proposta (“Vero che l’Impresa fallita e i soci E.E. e E.G., debitori del Notaio, non hanno mai provveduto al pagamento di quanto dallo stesso dovuto per i seguenti atti: …”) è inconciliabile con la posizione di terzietà del curatore in relazione al diritto azionato.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata curatela.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011