Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.15467 del 14/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1501/2010 proposto da:

F.L. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA ANTONIO MEUCCI 23, presso lo studio dell’avvocato PETITTA LEONARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA MILANO *****, RAS ASSICURAZIONI S.P.A. *****;

– intimati –

Nonchè da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA MILANO ***** in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott. P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato FERRARI GIUSEPPE FRANCO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

ALLIANZ S.P.A. (già RAS ASSICURAZIONI S.P.A.) ***** in persona dei procuratori Dott. C.A. e Dott.ssa G.

A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

F.L. *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3144/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO, SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 22/10/2008, depositata il 24/11/2008 R.G.N. 422/C/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FINTO ANNA MARIA (per delega dell’Avv. FERRARI GIUSEPPE FRANCO);

udito l’Avvocato SPADAFORA GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con il rigetto del ricorso principale e assorbimento di quello incidentale.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

il F. citò in giudizio la ASL Milano ***** per il risarcimento del danno che sosteneva essergli derivato dalla relazione redatta da una assistente sociale e da una psicologa (dipendenti della convenuta), che avevano indotto il Tribunale per i minorenni ad allontanare dalla famiglia il suo figlio minore, con provvedimento poi revocato dalla Corte d’appello di Milano;

nel giudizio la ASL chiamò in garanzia la RAS; la domanda fu respinta dal primo giudice con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Milano;

propone ricorso per cassazione il F. attraverso due motivi;

rispondono con controricorso la Allianz (già RAS spa), nonchè la ASL, la quale ultima propone anche ricorso incidentale;

tutte le parti hanno depositato memorie per l’udienza; osserva che:

i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza; il primo motivo del ricorso principale, che solo formalmente censura la sentenza per vizi della motivazione, è inammissibile, in quanto sostanzialmente si risolve nella richiesta rivolta alla Corte di legittimità di una nuova va-lutazione del fondo della controversia, così utilizzando il giudizio di cassazione come un terzo grado del giudizio di merito;

il secondo motivo del ricorso principale è infondato, in quanto la legge impone al – giudice di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ma non gli impone di indicare le norme di diritto sulle quali fonda la decisione stessa. Nella specie, la sentenza perviene alle sue conclusioni dopo avere esaminato i presupposti giuridici della vicenda;

il ricorso principale deve essere, dunque, respinto; il ricorso incidentale, benchè non esplicitamente dichiarato tale, deve essere ritenuto condizionato all’accoglimento del principale, e come tale assorbito;

sussistono i giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti ì ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011

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