LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1501/2010 proposto da:
F.L. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA ANTONIO MEUCCI 23, presso lo studio dell’avvocato PETITTA LEONARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA MILANO *****, RAS ASSICURAZIONI S.P.A. *****;
– intimati –
Nonchè da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA MILANO ***** in persona del Direttore Generale pro tempore, Dott. P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato FERRARI GIUSEPPE FRANCO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
ALLIANZ S.P.A. (già RAS ASSICURAZIONI S.P.A.) ***** in persona dei procuratori Dott. C.A. e Dott.ssa G.
A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrenti all’incidentale –
e contro
F.L. *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3144/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO, SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 22/10/2008, depositata il 24/11/2008 R.G.N. 422/C/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/05/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato FINTO ANNA MARIA (per delega dell’Avv. FERRARI GIUSEPPE FRANCO);
udito l’Avvocato SPADAFORA GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con il rigetto del ricorso principale e assorbimento di quello incidentale.
La Corte:
FATTO E DIRITTO
rilevato che:
il F. citò in giudizio la ASL Milano ***** per il risarcimento del danno che sosteneva essergli derivato dalla relazione redatta da una assistente sociale e da una psicologa (dipendenti della convenuta), che avevano indotto il Tribunale per i minorenni ad allontanare dalla famiglia il suo figlio minore, con provvedimento poi revocato dalla Corte d’appello di Milano;
nel giudizio la ASL chiamò in garanzia la RAS; la domanda fu respinta dal primo giudice con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Milano;
propone ricorso per cassazione il F. attraverso due motivi;
rispondono con controricorso la Allianz (già RAS spa), nonchè la ASL, la quale ultima propone anche ricorso incidentale;
tutte le parti hanno depositato memorie per l’udienza; osserva che:
i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza; il primo motivo del ricorso principale, che solo formalmente censura la sentenza per vizi della motivazione, è inammissibile, in quanto sostanzialmente si risolve nella richiesta rivolta alla Corte di legittimità di una nuova va-lutazione del fondo della controversia, così utilizzando il giudizio di cassazione come un terzo grado del giudizio di merito;
il secondo motivo del ricorso principale è infondato, in quanto la legge impone al – giudice di esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ma non gli impone di indicare le norme di diritto sulle quali fonda la decisione stessa. Nella specie, la sentenza perviene alle sue conclusioni dopo avere esaminato i presupposti giuridici della vicenda;
il ricorso principale deve essere, dunque, respinto; il ricorso incidentale, benchè non esplicitamente dichiarato tale, deve essere ritenuto condizionato all’accoglimento del principale, e come tale assorbito;
sussistono i giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti ì ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2011