Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.15602 del 15/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.A. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 13, presso lo studio dell’avvocato ALBANO LUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato ONNIS CECILIA giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.E., elettivamente domicliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BURCHI LUIGI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 47/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del 13/11/09, depositata il 17/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2011 dal Consigliere Relatre Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha chiesto l’estinzione del ricorso.

La Corte:

Letti gli atti.

RILEVATO IN FATTO

Che F.A. ha dichiarato di aver rinunziato al ricorso per cassazione da lei promosso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 47/2010, contro M.E., che ha espressamente aderito a tale rinuncia con le modalità di cui all’art. 390 c.p.c.;

che pertanto il ricorso dev’essere inammissibile; nulla per le spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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