LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –
Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.A. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TRIONFALE 13, presso lo studio dell’avvocato ALBANO LUCA, rappresentata e difesa dall’avvocato ONNIS CECILIA giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.E., elettivamente domicliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BURCHI LUIGI giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 47/2010 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del 13/11/09, depositata il 17/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2011 dal Consigliere Relatre Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che ha chiesto l’estinzione del ricorso.
La Corte:
Letti gli atti.
RILEVATO IN FATTO
Che F.A. ha dichiarato di aver rinunziato al ricorso per cassazione da lei promosso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 47/2010, contro M.E., che ha espressamente aderito a tale rinuncia con le modalità di cui all’art. 390 c.p.c.;
che pertanto il ricorso dev’essere inammissibile; nulla per le spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011