LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 25995/2006 proposto da:
P.M., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. DETTOLO 22, presso lo studio dell’avvocato FELICIOLI Stefano, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce del ricorso giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.C.L., *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo studio dell’avvocato VETRIANI Riccardo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FREZZA MAURO giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3187/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, Sezione Seconda Civile, emessa l’11/03/2005, depositata il 14/07/2005; R.G.N. 4489/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.
RITENUTO IN FATTO
che P.M. ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza (14 luglio 2005, n. 3187) della Corte di appello di Roma;
che D.C.L. si è difesa con controricorso;
che la Lloyd Adriatico spa e la Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni spa, ritualmente intimate, non si sono difese;
che P.M. e D.C.L. hanno depositato, prima dell’udienza pubblica, rinuncia agli atti del giudizio a firma dei rispettivi avvocati, muniti di mandato speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il giudizio deve dichiararsi estinto a norma dell’art. 391 cod. proc. civ.;
che non si deve provvedere sulle spese in presenza di rinuncia congiunta delle parti presenti nel processo, non avendo le altre parti svolto difese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011