Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.15677 del 15/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2231/2009 proposto da:

S.C. (C.F. *****), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. MANFREDI 17, presso l’avvocato CONTI Claudio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.L. (c.f. *****), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARTAGINE 38, presso l’avvocato PRINCIPE ARTURO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

I.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4805/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/05/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CONTI CLAUDIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PRINCIPE ARTURO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

che il sig. I.L. ha proposto dinanzi al tribunale di Roma domanda di disconoscimento della paternità del minore I. S.;

che la domanda è stata rigettata dal tribunale, per mancanza di prova della sua tempestività;

che l’attore ha proposto appello, deducendo di avere avuto conoscenza certa che il minore non era suo figlio solo dai risultati delle analisi fatte in data *****, cosicchè la domanda doveva ritenersi tempestiva, essendo stato il ricorso introduttivo del giudizio depositato il 27 aprile 2005;

che, espeltata ctu, nel contraddittorio con la madre del minore, sig.ra S.C., ed il minore, rappresentato dal curatore speciale, avv. Francesca Salvatori, la Corte d’appello ha accolto la domanda;

che la sig.ra S.C. ha proposto ricorso avverso tale sentenza con atto notificato alle controparti in data 21/22 gennaio 2009;

che il sig. I.L. resiste con controricorso notificato il 27 febbraio 2009.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso non risulta notificato al Pubblico Ministero presso la Corte d’appello di Roma, al quale doveva esserlo in quanto titolare di un autonomo diritto d’impugnazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma, assegnando alla parte ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedervi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011

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