Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.15886 del 20/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. *****, M.B.

*****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato PROSPERETTI GIULIO, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale del Dott. Notaio 2011 ANTONIO MARZI, in SAN REMO, del 5/06/2008, rep. n. 59499;

– ricorrenti –

contro

A.A. nato a *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1306/2007 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, Sezione Prima Civile, emessa il 12/12/2007, depositata il 08/01/2008, r.g.n. 590/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2011 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del 1 e del 2 motivo assorbiti gli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 8 gennaio 2008 la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di G.G. e M.B. di restituzione di immobile con pertinenze e di risarcimento danni ravvisando il titolo dell’occupazione nel contratto di comodato intercorso con la loro figlia per destinare i beni all’abitazione del nucleo familiare, che ne fruiva ancora dopo il decesso di costei.

I soccombenti ricorrono per cassazione notificando il ricorso tramite servizio postale al domicilio eletto. L’intimato non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In mancanza della prova del perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario a norma dell’art. 149 cod. proc. e della L. 20 novembre 1982, n. 890 non avendo il difensore prodotto neppure all’udienza di discussione l’avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, segue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per inesistenza della notificazione (ex multis Cass. 2722/2005, 16184/2009). Non si deve provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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