Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.15887 del 20/07/2011

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.S. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 47, presso lo studio dell’avvocato ANELLI LUCIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOSCO TERESIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.B. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BERTOLONI 1-E PAL.NA F, presso lo studio dell’avvocato MORACCI CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PESAVENTO VITTORIO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 816/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO, SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 12/03/2008, depositata il 28/04/2008 R.G.N. 740/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con l’estinzione per rinuncia.

FATTO E DIRITTO

Con citazione notificata il 17 maggio 1994 S.S. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Torino A.B. chiedendo che venisse accertato e dichiarato il suo diritto di riscattare un immobile condotto in locazione, acquistato dal convenuto senza la preventiva comunicazione prescritta dalla L. n. 392 del 1978, art. 39.

Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò l’avversa pretesa.

Con sentenza del 27 gennaio 2005 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello lo ha respinto in data 28 aprile 2006.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione S. S., formulando tre motivi.

Ha resistito con controricorso A.B..

Prima dell’udienza i ricorrenti hanno depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalli parti e dai loro avvocati.

Ne consegue che, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il processo deve essere dichiarato estinto.

Nulla sulle spese processuali, ex art. 391 c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2011

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