LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ISGAS ENERGIT MULTIUTILITIES SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CASTELLI CARLO, LUMINOSO ANGELO, DOCIMO RENATO, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CAGLIARI, ASSESSORATO ALLA PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI DEL COMUNE DI CAGLIARI;
– intimati –
avverso la decisione n. 2028/2010 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 13/04/2010;
udito l’avvocato Luigi MANZI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO.
La Corte:
RILEVATO IN FATTO
Che:
scaduto il rapporto con la ISGAS (concessionario del servizio di distribuzione del gas GPL in ambito comunale), il Comune di Cagliari deliberò l’affidamento provvisorio al concessionario uscente, senza alcuna erogazione d’indennizzo, nonostante un’inattuata transazione tra le parti; l’impugnazione degli atti da parte della ISGAS (violazione di legge ed eccesso di potere) fu respinta dal TAR con decisione poi confermata dal Consiglio di Stato;
propone ricorso per cassazione la ISGAS denunziando: 1) il travalica mento della giurisdizione per avere il GA ritenuto non conformi a legge i criteri della transazione menzionata, che avevano portato al suo superamento ed alla indizione della procedura; 2) lo sconfinamento nei poteri della PA, per avere convalidato il trattenimento da parte del Comune degli impianti ISGAS; il consigliere relatore, con relazione depositata in data 28 marzo 2011, ha proposto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, osservando che la questione relativa alla giurisdizione non era stata proposta in appello (verifican-dosi, quindi, la preclusione di cui a Cass. S.U. n. 24883/08) e che, per altro verso, le censure proposte attengono ai limiti interni della giurisdizione del G.A.;
la ricorrente ha depositato memoria per l’udienza; osserva che:
effettivamente la questione di carenza di giurisdizione del G.A. è stata posta innanzi al Consiglio di Stato (cfr. pag. 20 decisione impugnata), il quale l’ha respinta;
tuttavia, occorre rilevare che tutte le censure poste attengono ai limiti interni della giurisdizione amministrativa;
ed infatti, il primo motivo concerne il punto del provvedimento impugnato nel quale è ritenuta legittima la decisione dell’Ente di indire la procedura negoziata per l’affidamento della concessione provvisoria del servizio; il secondo motivo è diretto contro l’operato dell’Ente, il quale avrebbe agito in carenza assoluta di potere, dando corso, attraverso l’indizione della procedura per l’affidamento provvisorio de servizio ad una vera e propria acquisizione dei beni e degli impianti dell’ISGAS in via di fatto e senza la previa corresponsione di alcun indennizzo;
il ricorso deve essere dunque, dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità in considerazione della mancata difesa degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011